REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 36.
Segnali supplementari d’unità nautiche la cui capacità di manovra è limitata.
1. Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe ecc.) deve portare i seguenti segnali supplementari:
a) di notte, tre fanali ordinari in verticale ad una distanza minima fra di loro di 1 m, con il fanale superiore ed inferiore rossi e il fanale di mezzo bianco, messi ad un’altezza tale da renderli visibili da tutti i lati;
b) di giorno, un pallone nero, un bicono nero ed un pallone nero, posti in verticale ad una distanza tra di loro di almeno 1 m e messi ad un’altezza tale da renderli visibili da tutti i lati.
2. Quando i lavori che si stanno effettuando creano un ostacolo alla navigazione, l’unità nautica oltre ai segnali previsti nel comma 1 deve portare:
a) di notte, due fanali ordinari rossi sovrapposti ad una distanza di almeno un metro posti nel lato dove si trova l’ostacolo e due fanali ordinari verdi, sovrapposti di almeno un metro posti nel lato libero; la distanza tra la verticale dei fanali rossi e quella dei fanali verdi deve essere di almeno due metri;
b) di giorno, due palloni neri sovrapposti di almeno un metro posti nel lato dove si trova l’ostacolo e due biconi neri sovrapposti di almeno un metro posti lato libero, la distanza tra la verticale dei palloni e quella dei biconi deve essere di almeno due metri;
c) il segnale internazionale "L", nel caso in cui sia necessario che le unità nautiche sopraggiungenti si fermino e chiedano l’autorizzazione al passo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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