REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 36.
Segnali supplementari d’unità nautiche la cui capacità di manovra è limitata.
1. Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe ecc.) deve portare i seguenti segnali supplementari:
2. Quando i lavori che si stanno effettuando creano un ostacolo alla navigazione, l’unità nautica oltre ai segnali previsti nel comma 1 deve portare:
a) di notte, due fanali ordinari rossi sovrapposti ad una distanza di almeno un metro posti nel lato dove si trova l’ostacolo e due fanali ordinari verdi, sovrapposti di almeno un metro posti nel lato libero; la distanza tra la verticale dei fanali rossi e quella dei fanali verdi deve essere di almeno due metri;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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