Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 37.
Segnali supplementari delle unità nautiche in servizio di pilotaggio.
1. Una unità nautica in servizio di pilotaggio deve portare durante la rotta, sia di notte che di giorno, i seguenti segnali supplementari, due fanali chiari d’albero sovrapposti, il fanale superiore bianco e il fanale inferiore rosso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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