REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 40.
Generalità.
1. I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l’allegato 2 devono essere emessi:
a) dalle unità nautiche a motore, ad eccezione delle unità nautiche minori, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o elettricamente;
b) dalle unità nautiche minori anche mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per le unità nautiche a remi è sufficiente un semplice fischietto.
2. I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni d’intensità costante. Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato, una durata di circa quattro secondi. L’intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo.
3. Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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