Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 41.
Segnali acustici.
1. I seguenti segnali acustici devono essere emessi solo se la sicurezza della navigazione e d’altri utenti della via navigabile lo esige, essi significano:
a) un suono prolungato: "attenzione" oppure "mantengo la rotta";
b) un suono breve: "accosto a destra";
c) due suoni brevi: "accosto a sinistra";
d) tre suoni brevi: "faccio marcia indietro";
e) quattro suoni brevi: "sono impossibilitato a manovrare";
f) serie di suoni molto brevi: "pericolo di collisione".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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