REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 44.
Segnalazione di particolari specchi d’acqua.
1. Gli specchi d’acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata con segnale di divieto di passaggio.
2. Gli specchi d’acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie delle unità nautiche sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da segnaletica indicante la natura del divieto.
3. Gli specchi d’acqua e i corridoi di partenza in cui lo sci nautico è permesso lungo le rive, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante segnaletica collocata sulla riva. Le boe dei corridoi di partenza al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, deve essere dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde.
4. I passi navigabili per l’accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali, o all’interno degli stessi, sono segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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