Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 48.
Regole generali di comportamento.
1. Il comandante deve regolare la velocità dell’unità nautica in modo da poterla controllare in ogni momento e non creare pericoli alla navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione sulle proprie intenzioni.
2. I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione.
3. Non possono condurre unità nautiche tutti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcoliche o per altre ragioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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