REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 51.
Unità nautiche tenute ad allontanarsi da altre unità nautiche.
1. In caso d’incrocio o di sorpasso, con esclusione dei fiumi e dei canali, devono allontanarsi:
a) tutte le unità nautiche dalle unità nautiche in servizio regolare;
b) ogni unità nautica, ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare, dalle unità nautiche per il trasporto di merci;
c) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare e per il trasporto di merci, dalle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate;
d) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare, per il trasporto di merci e dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a vela;
e) ogni unità nautica a motore, ad eccezione di quelle in servizio regolare, per il trasporto di merci e dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a remi.
2. I convogli rimorchiati sono considerati come unità nautiche in servizio regolare, i convogli spinti come unità nautiche per il trasporto di merci.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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