REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 51.
Unità nautiche tenute ad allontanarsi da altre unità nautiche.
1. In caso d’incrocio o di sorpasso, con esclusione dei fiumi e dei canali, devono allontanarsi:
b) ogni unità nautica, ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare, dalle unità nautiche per il trasporto di merci;
c) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare e per il trasporto di merci, dalle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale