REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 53.
Incrocio delle unità nautiche a motore fra di loro.
1. Quando due unità nautiche a motore seguono rotte che s’incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuta ad allontanarsi l’unità nautica che vede l’altra da dritta; tale prescrizione è esclusa su fiumi e canali.
2. Quando due unità nautiche a motore seguono rotte direttamente o quasi opposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuna di loro deve venire a dritta, quindi con incrocio sinistra su sinistra delle unità nautiche.
3. In circostanze speciali, in particolare durante le manovre d’attracco, il comandante può chiedere di accostare a sinistra del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso egli emette il segnale "due suoni brevi". L’altra unità nautica deve allora rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la manovra.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale