REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 54.
Sorpasso delle unità nautiche a motore fra di loro che non si trovino su fiumi o canali.
1. Sempre che non goda di priorità, ogni unità nautica a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest’ultimo.
2. Una unità nautica viene considerata come unità nautica sorpassante quando essa si avvicina ad un altra da dietro in modo che di notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di quest’ultima.
3. In seguito ad un ulteriore cambiamento della posizione delle due unità nautiche quella che effettua il sorpasso non può essere considerata come unità nautica incrociante, e di conseguenza non può ritenersi dispensata dall’obbligo di spostarsi dalla rotta dell’unità nautica sorpassata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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