REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 55.
Incrocio e sorpasso su fiumi e canali.
1. Le unità nautiche possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio.
2. In caso d’incrocio, ciascuna unità nautica deve tenere la destra del fiume o del canale. Se ciò non è possibile, si può chiedere di passare sul lato sinistro del fiume o del canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche, emettendo a tempo "due suoni brevi". L’altro unità nautica risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario.
3. In deroga a quanto detto al comma 2, tutte le unità nautiche devono sempre allontanarsi da quelle che risalgono il corso d’acqua servendosi di un’asta e tenendosi al margine del passo navigabile.
4. Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, l’unità nautica in ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia transitato quella in discesa. Qualora l’incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i comandanti devono prendere tutte le misure per evitare o ridurre il pericolo. Le unità nautiche prima di impegnare una strettoia devono emettere un segnale sonoro prolungato; se la strettoia è lunga dovranno ripetere il segnale sonoro durante il passaggio.
5. Se il sorpasso non può avvenire senza che l’unità nautica da sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità chi sorpassa deve emettere:
7. Quando il sorpasso non è possibile dal lato chiesto dall’unità nautica che si accinge a sorpassare, ma si può fare dal lato opposto, l’unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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