REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 56.
Comportamento delle unità nautiche a vela fra di loro.
1. Allorquando due unità nautiche a vela si avvicinano l’una all’altra in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, una delle due deve allontanarsi dalla rotta dell’altra, nel modo seguente:
a) quando le unità nautiche ricevono il vento da un lato differente, quella che riceve il vento da sinistra deve allontanarsi dalla rotta dell’altra;
b) quando le unità nautiche ricevono il vento dallo stesso lato, quella che è sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quella che è sottovento.
2. Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa.
3. Su fiumi e canali la navigazione delle unità nautiche a vela contro vento è possibile soltanto se non ostacolano altre unità nautiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi