REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 60.
Unità nautiche impossibilitate a manovrare.
1. Nelle unità nautiche impossibilitate a manovrare si devono agitare con movimento semicircolare verso il basso di giorno, una bandiera rossa e di notte un fanale a luce rossa in modo chiaramente visibile alle unità nautiche in avvicinamento. Possono, altresì, essere posti di notte due fanali rossi sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall’altro e visibili da tutti i lati, di giorno due palloni neri sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall’altro e visibili da tutti i lati. In caso di bisogno deve, inoltre, essere emesso un segnale acustico costituito da "quattro suoni brevi".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale