REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 61.
Porti e imbarcaderi o scali, attraversamento di vie navigabili principali.
1. Le unità nautiche che escono da un porto hanno la precedenza su quelle che vi entrano, salvo che non si tratti d’unità nautiche in servizio regolare o d’unità nautiche in difficoltà.
2. Le unità nautiche non devono ostacolare l’entrata o l’uscita da un porto. È vietata la sosta in prossimità dell’imboccatura di un porto.
3. Le unità nautiche non devono ostacolare la manovra delle unità nautiche in servizio regolare che vogliono approdare ad un imbarcadero o scalo oppure che si allontanano da questo.
4. Le unità nautiche che devono entrare o uscire da porti, imbarcaderi o scali e dalle vie navigabili affluenti a quella principale devono emettere i seguenti segnali sonori:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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