REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 62.
Navigazione in prossimità delle rive, con esclusione di fiumi e canali.
1. Ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare che circolano secondo l’orario ufficiale, le unità nautiche a motore non possono:
2. È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d’acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d’acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell’acqua.
4. È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, ninfee). Di regola, occorre tenere, da queste, una distanza di almeno 25 m.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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