REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 62.
Navigazione in prossimità delle rive, con esclusione di fiumi e canali.
1. Ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare che circolano secondo l’orario ufficiale, le unità nautiche a motore non possono:
a) circolare nella zona rivierasca interna salvo che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve;
b) circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.
2. È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d’acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d’acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell’acqua.
3. Il comma 1, lettera a, non si applica:
a) alle unità nautiche a propulsione elettrica;
b) alle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro.
4. È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, ninfee). Di regola, occorre tenere, da queste, una distanza di almeno 25 m.
5. Le Autorità nautiche territorialmente competenti possono limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:
a) le zone rivierasche sono vicine l’una all’altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;
b) non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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