REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 63.
Pratica dello sci nautico o impiego d’altre attrezzature similari.
1. La pratica dello sci nautico o l’impiego d’attrezzature analoghe è autorizzata solo di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.
2. La pratica dello sci nautico o l’impiego d’altre attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d’acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.
3. Il comandante dell’unità nautica che rimorchia deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico, tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.
4. L’unità nautica che rimorchia e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50 m dalle altre unità nautiche e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell’acqua.
5. È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici.
6. È vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari), se non su specifica autorizzazione delle Autorità nautiche territorialmente competenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi