REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 63.
Pratica dello sci nautico o impiego d’altre attrezzature similari.
1. La pratica dello sci nautico o l’impiego d’attrezzature analoghe è autorizzata solo di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.
2. La pratica dello sci nautico o l’impiego d’altre attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d’acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.
3. Il comandante dell’unità nautica che rimorchia deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico, tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale