Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 66.
Segnali acustici durante la rotta in caso di scarsa visibilità.
1. In caso di tempo con scarsa visibilità, le unità nautiche in servizio regolare emettono "un suono prolungato seguito da quattro suoni brevi", i convogli "due suoni prolungati", le altre unità nautiche "un suono prolungato". Questi segnali sono ripetuti almeno una volta al minuto.
2. Le unità nautiche in stazionamento, sentiti i segnali delle unità nautiche in rotta, rispondono con i seguenti segnali sonori ripetuti una volta al minuto:
a) rintocchi di campana continui per quattro secondi, oppure,
b) un suono breve seguito da un suono prolungato ed un altro breve.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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