REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 67.
Impiego del radar.
1. Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l’osservatore sa utilizzare l’apparecchio ed interpretarne le informazioni.
2. La vedetta a prora, prescritta sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m, non è necessaria in caso d’impiego del radar.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi