Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 71.
Convogli.
1. Gli spintori o rimorchiatori di convogli devono avere una potenza sufficiente per assicurare la buona manovrabilità del convoglio.
2. È proibito ai rimorchiatori e spintori abbandonare le unità nautiche del convoglio durante le operazioni d’ancoraggio e d’approdo prima che il canale sia liberato dalle suddette unità nautiche e che il comandante del convoglio non si sia assicurato che esse siano messe in sicurezza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
Questa banca dati utilizza solo cookie tecnici, indispensabili per il funzionamento del sito, e cookie per migliorare la navigazione e raccogliere dati statistici aggregati sull'utilizzo del sito da parte degli utenti.