REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 72.
Passaggio sotto i ponti.
1. È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, l’unità nautica in ascesa deve attendere a valle del ponte che quella in discesa sia transitata. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, le unità nautiche devono annunciare per tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo "un suono prolungato".
2. L’incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.
3. Il passaggio sotto i ponti può essere regolato dai seguenti segnali:
a) un fanale a luce gialla insieme ad un rombo di colore giallo posti sull’arcata di un ponte, significano che è consentito l’incrocio e la navigazione è autorizzata nei due sensi;
b) due fanali a luce gialla posti in orizzontale o in verticale insieme a due rombi di colore giallo posti in orizzontale o verticale, significano che la navigazione è proibita nell’altro senso;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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