REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 73.
Passaggio delle conche di navigazione.
1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore della conca di navigazione, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.
2. In prossimità della conca di navigazione l’unità nautica deve rallentare; se non è possibile entrare immediatamente nella conca di navigazione l’unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non ostacolare in alcun modo l’uscita d’altre unità nautiche dalla conca di navigazione.
3. Il passaggio della conca di navigazione si effettua nell’ordine d’arrivo, in caso di dubbio o arrivo contemporaneo decide il manovratore di conca.
4. Dopo l’autorizzazione ad entrare all’interno della conca di navigazione, l’unità nautica deve accedervi lentamente per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.
5. Durante il riempimento o lo svuotamento della conca, l’unità nautica deve essere ormeggiata per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.
6. Dal momento dell’ormeggio fino all’autorizzazione ad uscire i motori devono essere spenti.
7. Le unità nautiche che portano merci pericolose devono effettuare singolarmente il passaggio della conca.
8. Le unità nautiche hanno l’obbligo di adoperare parabordi inaffondabili.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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