REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 76.
Attraversamento su fiumi e canali.
1. Ad eccezione delle unità nautiche a remi, le unità nautiche che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa.
2. Le unità nautiche che attraversano un fiume o canale devono mantenere, dalle unità nautiche per passeggeri, da quelle per il trasporto di merci e dai convogli una distanza di almeno 200 m quando queste sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi