REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 78.
Segnalamento d’impianti galleggianti, delle unità nautiche al lavoro e delle unità nautiche incagliate o affondate.
1. Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare:
a) di notte, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull’altro lato;
b) di giorno, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quell’inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quell’inferiore bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull’altro lato.
2. Questi segnali devono trovarsi ad un’altezza tale da essere visibili da tutti i lati.
3. Qualora i segnali non possano essere applicati su una unità nautica affondata, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti nel modo più appropriato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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