REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 80.
Manifestazioni nautiche.
1. Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni delle unità nautiche o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione delle Autorità nautiche territorialmente competenti.
2. Il permesso viene accordato soltanto se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l’ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi