Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 82.
Linea d’immersione.
1. Le unità nautiche destinate al trasporto di merci, compresa la sabbia e la ghiaia, devono portare su ogni lato linee d’immersione disposte rispettivamente ad una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto della loro lunghezza.
2. Le linee d’immersione devono essere pitturate in maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e devono essere collocate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all’immersione massima.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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