REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 86.
Deroghe.
1. Le Autorità nautiche territorialmente competenti, quando la sicurezza e la fluidità del traffico non ne sono pregiudicati, può autorizzare:
a) il traino simultaneo di più di due sciatori nautici e quello d’attrezzi per il volo in determinati settori;
b) lo stazionamento in prossimità di ponti e sotto gli stessi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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