REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 88.
Disposizioni transitorie.
1. Le segnalazioni della via navigabile sinora in vigore, se non corrispondono a quelle riprodotte nell’allegato 1, devono essere sostituite entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Fino al momento della loro sostituzione, le segnalazioni conservano il significato anteriore. I vecchi segnali saranno tolti immediatamente, qualora in base al presente regolamento dovessero avere un altro significato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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