Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 89.
Ambito d’applicazione.
1. Le norme sulla segnaletica, di comportamento e sulla precedenza, si applicano ad ogni idrovia. Per quanto concerne gli usi demaniali delle acque lacuali che consistono anche in forme speciali di navigazione, quali sport al traino o attività subacquea, rimangono in vigore le vigenti norme.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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