REGOLAMENTO REGIONALE
14 novembre 2002
, N. 10
Modifiche al Regolamento Regionale 21 luglio 2000, n. 3 "Regolamento di attuazione della l.r. 23 luglio 1999, n. 14 per il settore del commercio"(1), e successive modifiche ed integrazioni
(BURL n. 46, 1º suppl. ord. del 15 Novembre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-11-14;10
Art. 1.
1. La lettera a.2 del comma 4 dell’art. 1 del Regolamento 3/00 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituita:
“a.2 apertura o ampliamento di grandi strutture di vendita mediante la concentrazione o l’accorpamento di esercizi attivi all’atto della proposizione della domanda ed autorizzati nel medesimo comune ai sensi della legge 426/71, aventi le dimensioni delle medie strutture di vendita ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. 114/98.
La domanda deve essere accompagnata da un atto di impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l’attività di vendita e dei dipendenti. Tale atto protrae i propri effetti:
1) per coloro che hanno esercitato l’attività di vendita fino al rilascio dell’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 114/98;
2) per i dipendenti fino all’attivazione della grande struttura di vendita.
Gli operatori che, a qualsiasi titolo, hanno ceduto l’azienda o singoli rami d’azienda al fine di consentire l’apertura o l’ampliamento della grande struttura di vendita, possono iniziare una nuova attività dopo il rilascio della autorizzazione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 114/98 e la contestuale revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi”.
La domanda deve essere accompagnata da un atto di impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l’attività di vendita e dei dipendenti. Tale atto protrae i propri effetti:
1) per coloro che hanno esercitato l’attività di vendita fino al rilascio dell’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 114/98;
2) per i dipendenti fino all’attivazione della grande struttura di vendita.
Gli operatori che, a qualsiasi titolo, hanno ceduto l’azienda o singoli rami d’azienda al fine di consentire l’apertura o l’ampliamento della grande struttura di vendita, possono iniziare una nuova attività dopo il rilascio della autorizzazione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 114/98 e la contestuale revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi”.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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