REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003 , N. 5

Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo"

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5

Art. 2.
Requisiti delle manifestazioni internazionali.
1. Con decreto del dirigente competente per materia viene riconosciuta o confermata la qualifica internazionale alla manifestazione fieristica di qualifica nazionale quando, nelle ultime due edizioni, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) la presenza di almeno il 15% di espositori esteri, diretti o rappresentati, provenienti da almeno dieci Paesi esteri o, alternativamente, provenienti da almeno cinque Paesi esteri extra Unione Europea sul totale degli espositori;
b) l’affluenza di almeno l’8% di visitatori di nazionalità estera sul totale dei visitatori;
c) l’affluenza di almeno il 4% di visitatori di nazionalità di Paesi extra Unione Europea sul totale dei visitatori.
2. La qualifica internazionale viene riconosciuta solo se le date di svolgimento della manifestazione, per cui si chiede l’attribuzione o la conferma della qualifica, non siano concomitanti con altra manifestazione internazionale, nazionale e regionale con merceologie uguali o affini, che si svolga in Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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