REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003 , N. 5

Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo"

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5

Art. 3.
Requisiti delle manifestazioni nazionali.
1. Con decreto del dirigente competente per materia viene riconosciuta o confermata la qualifica nazionale alla manifestazione fieristica quando, nell’ultima edizione della manifestazione, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) una partecipazione di espositori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà degli espositori totali;
b) una presenza di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà dei visitatori totali;
c) una partecipazione di espositori esteri diretti o rappresentati non inferiore al 10% del totale degli espositori;
d) una presenza di visitatori esteri non inferiore al 5% del totale dei visitatori.
2. La qualifica di nazionale viene riconosciuta solo se le date di svolgimento della manifestazione, per cui si chiede l’attribuzione o la conferma della qualifica nazionale, non sia concomitante con altra manifestazione internazionale, nazionale e regionale con merceologie uguali o affini, che si svolga in Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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