REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003 , N. 5

Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo"

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5

Art. 6.
Deroga ai requisiti delle manifestazioni regionali.
1. Può essere qualificata regionale una manifestazione fieristica alla prima edizione nel caso in cui il progetto presentato dal legale rappresentante del soggetto organizzatore preveda, sulla base di idonea documentazione, una partecipazione di espositori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà degli espositori totali oppure una presenza di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà dei visitatori italiani.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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