REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003 , N. 5

Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo"

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5

Art. 11.
Requisiti minimi dei quartieri fieristici regionali.
1. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di quartiere fieristico regionale, da parte del comune competente, il quartiere deve avere i seguenti requisiti minimi:
a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b) disponibilità di parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;
d) sale convegni;
e) servizi bancari,
f) servizi di ristoro;
g) pronto soccorso;
h) servizi di sicurezza;
i) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
j) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi