REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003 , N. 5

Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo"

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5

Art. 19.
Coordinamento manifestazioni fieristiche per la formazione del calendario italiano e regionale.
1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali nell’anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione, trasmettono di norma entro il 31 gennaio le richieste di inserimento nel calendario regionale e di attribuzione o di conferma della qualifica internazionale, nazionale, regionale o locale, tuttavia per le manifestazioni regionali e locali è consentita la dilazione dei termini di presentazione fino al 30 aprile in quanto le stesse non sono da sottoporre al vaglio del coordinamento interregionale di cui ai successivi commi 4 e 5.
2. La direzione generale competente per materia e il comune per le manifestazioni di propria competenza, hanno la facoltà, ai fini del rispetto del principio di trasparenza del mercato e della difesa dei consumatori di chiedere chiarimenti o integrazioni della documentazione presentata dall’operatore fieristico, entro 15 giorni dalla data di ricezione della medesima, con particolare riferimento alla veridicità dei dati ed alle modalità della loro rilevazione.
3. Fatto salvo il diritto degli organizzatori ad effettuare comunque la manifestazione decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione al protocollo della giunta regionale della comunicazione o dell’inoltro dei chiarimenti o atti richiesti, qualora tale richiesta pervenga alla direzione generale competente dopo le date di cui al comma 1 la manifestazione decade dal diritto di inserimento nel calendario nazionale e regionale relativo all’anno seguente.
4. La direzione generale competente per materia, entro il 31 marzo dell’anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica, al fine della predisposizione della bozza del calendario fieristico italiano, trasmette al coordinamento interregionale l’elenco delle fiere internazionali e nazionali che saranno organizzate in Lombardia con i dati relativi al soggetto organizzatore, alla denominazione, alla qualifica, al periodo di svolgimento, ai settori merceologici e alla sede di svolgimento.
5. Entro il 31 marzo dell’anno precedente lo svolgimento della manifestazione fieristica, con decreto del dirigente competente per materia viene comunicato agli organizzatori il riconoscimento di qualifica internazionale e nazionale. Tale riconoscimento si intende definitivo salvo l’eventuale verifica, in sede di coordinamento interregionale, dell’insussistenza di concomitanze con manifestazioni di altre regioni qualora il coordinamento interregionale dovesse adottare un regolamento disciplinante tali concomitanze.
6. Entro il 31 luglio di ogni anno la giunta regionale approva il calendario regionale per le manifestazioni con qualifica internazionale, nazionale e regionale, che contribuirà alla formazione del calendario nazionale.
7. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale i comuni trasmettono l’elenco delle manifestazioni di loro competenza alle camere di commercio competenti per territorio entro il 31 luglio di ogni anno. Le camere di commercio redigono gli elenchi provinciali delle manifestazioni locali e ne curano la trasmissione alla direzione generale della giunta regionale competente sia su supporto cartaceo che informatico, entro il 15 settembre dell’anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni.
8. Entro il 30 novembre di ogni anno viene pubblicato sul sito internet della direzione generale competente e sul Bollettino Ufficiale della regione il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate dagli organizzatori per l’anno successivo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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