REGOLAMENTO REGIONALE
4 giugno 2003
, N. 11
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11
Art. 9.
Estinzione delle II.PP.A.B..
1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 6, comma 1 della Legge per l’estinzione delle I.P.A.B., il Consiglio di Amministrazione dell’istituzione ovvero il commissario nominato in via sostitutiva effettuano la ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali dell’I.P.A.B. da estinguere.
2. Entro il 30 settembre 2003, l’organo di amministrazione competente per gli adempimenti di cui al comma 1, rassegna alla competente Direzione generale della Giunta regionale e all’autorità di controllo territorialmente competente, unitamente alla richiesta di estinzione, gli esiti della ricognizione giuridico-patrimoniale dell’I.P.A.B.
3. L’organo di amministrazione trasmette altresì alla Giunta regionale una relazione sulle finalità statutarie dell’ente e formula proposte in ordine al soggetto cui attribuire il patrimonio residuo individuato ai sensi dell’art. 6 comma 5 della Legge, nonché, ove presente, il personale dell’I.P.A.B. soggetta ad estinzione, secondo quanto previsto dalla stesso articolo.
4. La Giunta regionale delibera, ai sensi e nei termini di cui all’art. 6, commi 4 e 5, della Legge, l’estinzione dell’istituzione.
5. L’estinzione dell’ente comporta l’attribuzione del relativo patrimonio e del relativo personale agli enti di cui all’articolo 6, comma 5, della Legge esistenti nello stesso ambito territoriale di riferimento per il quale è stato elaborato il piano di zona di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000 n. 328.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia