REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 16.
Nomina ed insediamento degli amministratori.
1. I soggetti di cui all’art. 8, comma 3, lettere b) e c) e comma 4, lettere b) e c) della Legge, cui compete la nomina degli amministratori delle ASP, assumono i provvedimenti di nomina prima del sessantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del Consiglio di amministrazione da rinnovare e li trasmettono entro cinque giorni dalla loro adozione alla Direzione generale della Giunta regionale competente per materia nonché all’ASL territorialmente competente. La Giunta regionale, entro quaranta giorni dall’acquisizione degli atti, assume i provvedimenti di nomina e li trasmette entro cinque giorni dalla loro adozione agli altri soggetti competenti alla nomina nonché all’autorità di controllo.
2. Il Presidente uscente, ovvero l’amministratore più anziano d’età in caso di primo insediamento dell’organo di amministrazione, previa acquisizione di tutti i provvedimenti di nomina, provvede alla convocazione della seduta di insediamento non oltre i dieci giorni seguenti all’acquisizione dell’ultimo provvedimento di nomina.
3. La durata in carica del Consiglio di amministrazione decorre dalla data di insediamento. Per data di insediamento si intende il giorno in cui ha luogo la prima seduta, regolarmente verbalizzata, dell’organo di amministrazione completo di tutti i suoi componenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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