REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 17.
Trasmissione del verbale di insediamento.
1. L’organo di amministrazione di ogni azienda trasmette copia del verbale di insediamento all’autorità di controllo e ai soggetti cui compete la nomina degli amministratori, entro cinque giorni dall’approvazione dello stesso.
2. In caso di mancata trasmissione del verbale relativo all’insediamento, l’autorità di controllo provvede ad acquisire gli atti necessari a determinare la data d’insediamento dell’organo deliberante e cura l’inoltro degli stessi ai soggetti di cui al primo comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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