REGOLAMENTO REGIONALE
4 giugno 2003
, N. 11
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11
Art. 18.
Dimissioni degli amministratori.
1. Le dimissioni degli amministratori devono essere presentate contestualmente all’ASP interessata nonché al soggetto che ha disposto la nomina e protocollate immediatamente all’atto della presentazione.
2. Le dimissioni non sono revocabili ed acquistano efficacia al momento della presa d’atto della surrogazione, a norma dell’art. 20, comma 1.
3. In caso di dimissioni di più amministratori nominati da uno stesso ente, il soggetto competente alla nomina dispone la surrogazione degli amministratori dimissionari seguendo l’ordine cronologico delle dimissioni pervenute.
4. Il provvedimento di nomina dell’amministratore nominato in surroga deve esplicitare il nominativo dell’amministratore sostituito.
5. Lo scioglimento dell’organo di amministrazione dell’azienda, agli effetti dell’art. 8, comma 18 della Legge, ha luogo anche nel caso in cui le dimissioni o comunque la cessazione dalla carica della maggioranza degli amministratori avvengano in tempi diversi ma comunque prima della ricostituzione dell’organo a norma dell’art. 20.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia