REGOLAMENTO REGIONALE
4 giugno 2003
, N. 11
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11
Art. 20.
Surroga degli amministratori.
1. I consiglieri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica devono essere sostituiti dall’ente o dal soggetto che li ha nominati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
2. A tal fine, il giorno successivo alle dimissioni, all’intervenuta decadenza o al verificarsi di altra causa di cessazione dalla carica, il Presidente dell’azienda comunica all’ente ovvero al soggetto competente alla nomina l’intervenuta cessazione e chiede la surroga del consigliere o dei consiglieri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati.
3. Gli amministratori revocati sono sostituiti dall’ente competente alla nomina entro trenta giorni dal provvedimento di revoca.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia