REGOLAMENTO REGIONALE
4 giugno 2003
, N. 11
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11
Art. 21.
Validità delle deliberazioni.
1. Le sedute degli organi di amministrazione delle ASP sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione.
2. Le modifiche dello statuto delle ASP, l’approvazione del bilancio di esercizio e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l’organo di amministrazione dell’azienda.
3. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l’organo di amministrazione.
4. Le deliberazioni delle ASP aventi oggetto diverso da quanto indicato ai due commi precedenti sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente o, in caso di assenza, dal consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal consigliere più anziano d’età.
8. Deve astenersi dalla votazione ed allontanarsi dalla sala dell’adunanza l’amministratore che, a qualsiasi titolo, abbia interesse nell’argomento in votazione. L’interesse può essere diretto ovvero riguardare parenti ed affini dell’amministratore fino al quarto grado. Della dichiarazione di interesse e dell’avvenuto allontanamento deve essere fatta menzione nel verbale dell’adunanza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia