REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 22.
Pareri e pubblicazione delle deliberazioni.
1. Tutte le proposte di deliberazione devono essere accompagnate dai pareri di regolarità tecnica e/o contabile rese dalle figure poste al vertice delle ripartizioni in cui si articola la struttura organizzativa dell’azienda. In assenza di figure cui lo statuto dell’azienda attribuisce la responsabilità delle ripartizioni organizzative dell’azienda, i pareri sono resi dal direttore dell’ASP.
2. Tutte le deliberazioni assunte dall’organo di amministrazione devono essere pubblicate, a partire dal quinto giorno successivo all’adozione delle stesse, per quindici giorni consecutivi mediante affissione nell’albo dell’azienda medesima in modo da garantire la visione integrale del testo.
3. Dell’avvenuta pubblicazione deve farsi garante il direttore dell’azienda mediante apposita certificazione da apporre su ogni singolo atto deliberativo una volta effettuata la pubblicazione.
4. Tutte le deliberazioni diventano esecutive dopo otto giorni dall’avvenuta pubblicazione salvo i casi in cui, per motivate esigenze esplicitamente indicate nel dispositivo dello stesso atto deliberativo, i provvedimenti vengano dichiarati immediatamente esecutivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi