REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 23.
Processi verbali.
1. Tutte le proposte di deliberazione devono essere motivate.
2. Il processo verbale delle adunanze dell’organo di amministrazione è redatto da un funzionario o da un dirigente individuato dal presidente del collegio con nota di incarico iscritta nel registro protocollo dell’azienda ed inclusa anche nell’apposito registro di cui alla lettera a) comma 1 del successivo articolo 27.
3. Nel processo verbale deve essere fatta risultare la relazione illustrativa della proposta di deliberazione, gli eventuali interventi, le osservazioni e le dichiarazioni che gli intervenuti chiedono di inserire nel processo verbale.
4. Il processo verbale è sottoscritto dal verbalizzante e da tutti gli intervenuti; chi rifiuti di sottoscrivere il processo verbale può far allegare allo stesso una propria dichiarazione; detta dichiarazione è trasmessa all’ente con nota di accompagnamento entro il terzo giorno successivo all’adunanza dell’organo di amministrazione.
5. Le deliberazioni sono raccolte nell’apposito registro delle deliberazioni di cui all’articolo 27, comma 1, lettera b).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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