REGOLAMENTO REGIONALE
4 giugno 2003
, N. 11
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11
Art. 23.
Processi verbali.
2. Il processo verbale delle adunanze dell’organo di amministrazione è redatto da un funzionario o da un dirigente individuato dal presidente del collegio con nota di incarico iscritta nel registro protocollo dell’azienda ed inclusa anche nell’apposito registro di cui alla lettera a) comma 1 del successivo articolo 27.
3. Nel processo verbale deve essere fatta risultare la relazione illustrativa della proposta di deliberazione, gli eventuali interventi, le osservazioni e le dichiarazioni che gli intervenuti chiedono di inserire nel processo verbale.
4. Il processo verbale è sottoscritto dal verbalizzante e da tutti gli intervenuti; chi rifiuti di sottoscrivere il processo verbale può far allegare allo stesso una propria dichiarazione; detta dichiarazione è trasmessa all’ente con nota di accompagnamento entro il terzo giorno successivo all’adunanza dell’organo di amministrazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia