REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 25.
Il direttore.
1. L’organo di amministrazione dell’azienda nomina il direttore dell’azienda, ne determina gli obiettivi e le modalità di controllo dei risultati.
2. La deliberazione di nomina determina altresì il trattamento economico da corrispondere al direttore dell’azienda tenendo conto dei limiti indicati dalla Giunta regionale.
3. I compiti e le attribuzioni specifiche nonché l’orario di servizio del direttore sono stabilite nel contratto di lavoro stipulato tra il direttore e l’Azienda; il contratto è sottoscritto dal direttore e dal Presidente dell’ente e costituisce parte integrante della deliberazione di cui al precedente comma.
4. Il direttore pone in essere gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento dell’azienda.
5. Il direttore risponde del proprio operato all’organo di amministrazione dell’azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati; entro il 31 dicembre di ogni anno il direttore presenta all’organo di amministrazione una relazione sulle attività poste in essere dell’istituzione formulando le proposte ritenute necessarie allo sviluppo dell’ASP.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’organo di amministrazione dell’azienda, con propria deliberazione, assegna al direttore gli obiettivi da raggiungere nel corso dell’anno ed attribuisce allo stesso le risorse necessarie.
7. Alla cessazione del proprio incarico il direttore predispone una relazione contenente, oltre agli elementi di conoscenza relativi a quanto realizzato nel corso della propria gestione, un dettagliato resoconto in ordine alla situazione dei rapporti giuridici esistenti con particolare riferimento al patrimonio immobiliare e mobiliare, allo stato di eventuali lavori in corso ed al personale impiegato presso l’azienda con relativo organigramma; la relazione deve contenere inoltre la descrizione dello stato della documentazione obbligatoria da custodire ed aggiornare presso la sede dell’istituzione come previsto dagli articoli 27 e 28 del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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