REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 27.
Archivio gestionale.
1. Le ASP devono tenere, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, un archivio gestionale nel quale sono raccolti i seguenti registri:
a) registro dei verbali delle adunanze dell’organo di amministrazione;
b) registro delle deliberazioni dell’organo di amministrazione;
c) registro delle determinazioni assunte dal Direttore generale;
d) registro inventario dei beni mobili ed immobili suddivisi tra beni inclusi nel patrimonio indisponibile e beni inclusi nel patrimonio disponibile;
e) registro dei titoli obbligazionari e dei titoli di credito;
f) registro protocollo della corrispondenza in entrata ed in uscita;
g) registro di raccolta dei bilanci annuali e dei rispettivi allegati;
h) registro del personale dipendente dell’azienda;
i) registro dei benefattori e dei sostenitori;
j) rubrica alfabetica, suddivisa per materie, strutturata in modo da facilitare la ricerca degli atti;
k) registro del personale appartenente ad altre organizzazioni ma operante a vario titolo presso l’azienda con l’indicazione dell’organizzazione di appartenenza e del tipo di collaborazione vigente con l’azienda.
2. I registri di cui al comma 1 devono essere conservati presso l’azienda per un periodo di almeno trenta anni salvo che il regolamento di organizzazione e contabilità dell’azienda prescriva un periodo maggiore.
3. Il regolamento di organizzazione e contabilità dell’azienda deve indicare il funzionario cui è affidata la tenuta dell’archivio; responsabile della tenuta dell’archivio è, in ogni caso il direttore dell’ASP.
4. Il registro inventario dei beni mobili e dei beni immobili, conformemente a quanto previsto nel regolamento dell’azienda, può essere strutturato in due o più parti per meglio rispondere alle esigenze gestionali dell’ente. Il registro deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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