REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 29.
Documento di programmazione.
1. Il documento di programmazione economica di cui all’art. 11, comma 5 della Legge contiene, in relazione ai ricavi stimati, la programmazione dei costi per la gestione ordinaria e la pianificazione degli interventi economici straordinari da realizzare in conformità ai principi stabiliti dalla legge ed agli scopi sociali indicati dallo statuto dell’azienda.
2. Il documento di programmazione economica è approvato dall’organo di amministrazione dell’azienda entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza dell’ultimo piano precedentemente approvato ed ha efficacia dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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