REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 30.
Il bilancio di esercizio.
1. Il bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e deve essere redatto secondo le disposizioni di cui all’art. 2423 e seguenti del codice civile.
2. Al bilancio di esercizio può essere allegato il bilancio sociale redatto secondo le indicazioni vigenti.
3. Al fine di conferire un’uniforme struttura alle voci di bilancio, la stato patrimoniale e il conto economico devono rispettare la classificazione di cui, rispettivamente, agli allegati A e B al presente regolamento. Le voci precedute da lettere maiuscole, possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente. Possono essere aggiunte altre voci corrispondenti a lettere minuscole ovvero a numeri qualora la loro definizione non sia compresa in alcuna di quelle previste negli schemi e sia ritenuta utile ad una più chiara interpretazione del bilancio d’esercizio. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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