REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 32.
Contenuto della nota integrativa.
1. La nota integrativa deve contenere, oltre le previsioni dell’art. 2427 c.c., anche esplicite indicazioni in ordine:
a) ai criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore, specificando in questo caso la motivazione;
b) alle operazioni gestionali straordinarie;
c) al numero delle persone direttamente dipendenti alla fine del periodo e al numero dei dipendenti che prestano servizio presso gli enti partecipati dall’azienda alla stessa data, ripartiti per categoria;
d) alla formazione ed all’utilizzo futuro dei fondi di riserva specificando i motivi dell’accantonamento e le previsioni di costo in ordine agli investimenti patrimoniali, ai costi di ristrutturazione e di conservazione del patrimonio, nonché allo sviluppo delle attività socio-assistenziali;
e) alle motivazioni delle variazioni rispetto ai valori indicati nel bilancio d’esercizio dell’anno precedente.
2. La rendicontazione della situazione patrimoniale, sia nella nota integrativa che nello stato patrimoniale, deve evidenziare quali interventi siano stati effettuati in ordine alla conservazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al recupero degli immobili di proprietà dell’Azienda.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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