REGOLAMENTO REGIONALE
4 giugno 2003
, N. 11
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11
Art. 32.
Contenuto della nota integrativa.
1. La nota integrativa deve contenere, oltre le previsioni dell’art. 2427 c.c., anche esplicite indicazioni in ordine:
a) ai criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore, specificando in questo caso la motivazione;
c) al numero delle persone direttamente dipendenti alla fine del periodo e al numero dei dipendenti che prestano servizio presso gli enti partecipati dall’azienda alla stessa data, ripartiti per categoria;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia