REGOLAMENTO REGIONALE
4 giugno 2003
, N. 11
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11
Art. 33.
Relazione sulla gestione.
1. Il bilancio d’esercizio deve essere corredato da una relazione relativa alla situazione dell’azienda e all’andamento della gestione. Essa deve fornire indicazioni anche in ordine al soggetto che ha effettuato la revisione di bilancio qualora l’organo di revisione contabile interno sia stato affiancato ovvero sostituito da società di revisione o agenzie specializzate esterne.
2. La relazione sulla gestione deve consentire la conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione. A tal fine essa deve indicare almeno i seguenti elementi:
b) evoluzione prevedibile della gestione, individuando programmi e prospettive per l’esercizio successivo;
3. Al fine di consentire una valutazione completa dell’attività dell’azienda, la relazione sulla gestione deve contenere anche indicazioni ed approfondimenti in ordine ai rapporti con la comunità locale di appartenenza, con particolare attenzione ai benefici prodotti per gli utenti e per l’intera collettività, soprattutto in termini di servizi forniti e di sensibilizzazione su gravi problemi sociali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia