REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 35.
Modalità del controllo di gestione.
1. L’azione amministrativa dell’azienda deve essere rivolta ad una corretta ed economica gestione dei servizi offerti.
2. L’azione delle ASP, oltre a garantire il costante equilibrio finanziario tra risorse ed impieghi, deve tendere a migliorare l’efficienza, la produttività e l’economicità della gestione attraverso forme di controllo per i singoli settori di attività e l’analisi dei costi e dei benefici da essi derivanti.
3. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna ASP definisce analiticamente nei documenti che accompagnano il bilancio d’esercizio:
a) centri di responsabilità operativa: generali e specifici;
b) centri di ricavo;
c) centri di costo: generali, comuni e analitici;
d) criteri di riparto dei costi di cui al punto c);
e) individuazione dei correlativi responsabili del servizio;
f) attribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
4. La verifica sull’andamento dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti di natura monetaria nonché sul raggiungimento degli obiettivi deve essere effettuata a scadenze prefissate con cadenza almeno trimestrale. Le rilevazioni devono riguardare tutti i costi di competenza dell’esercizio.
5. Delle risultanze della contabilità analitica devono essere predisposti resoconti sommari per i centri di responsabilità comprendenti l’indicazione della previsione iniziale, l’ammontare dei ricavi e dei costi maturati sino al periodo di riferimento e lo scostamento dalla previsione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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