REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 42.
Interventi della commissione di controllo.
1. La commissione, verificata l’esistenza di irregolarità nella gestione, assegna all’azienda un congruo termine entro il quale ristabilire la legalità e la correttezza amministrativa.
2. Nel caso in cui l’ASP non provveda al risanamento delle irregolarità nel termine di cui al comma 1, la commissione di controllo provvede allo scioglimento dell’organo amministrativo e alla contestuale nomina di un commissario per la temporanea gestione dell’azienda.
3. Qualora siano decorsi i primi sei mesi del mandato commissariale, ai sensi dell’art. 15, comma 6 della Legge, la commissione di controllo decide sull’eventuale rinnovo del mandato oppure sulla nomina di un nuovo commissario, anche sulla base della relazione da questi predisposta.
4. Non può ricoprire l’incarico di commissario presso una ASP la persona che, nel triennio precedente, abbia già svolto il medesimo incarico presso la stessa azienda.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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