REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 43.
Controllo sulle perdite d’esercizio.
1. La commissione di controllo verifica che i bilanci d’esercizio delle ASP siano conformi ai principi indicati dalla legge e non presentino situazioni di perdita.
2. Nel caso in cui il conto economico presenti una perdita superiore al 15% dei ricavi ordinari, la commissione di controllo invita la competente Direzione generale della Giunta regionale a convocare la conferenza di servizi prevista dall’articolo 14 della Legge.
3. Contemporaneamente la commissione di controllo acquisisce la documentazione amministrativa e contabile necessaria a verificare le cause che hanno determinato la perdita; gli amministratori dell’azienda sono tenuti a collaborare con l’autorità di controllo allo scopo di garantire la produzione della documentazione richiesta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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